Alessandro MancinelliAvvocato · Ancona
Intelligenza artificiale · Approfondimento

Intelligenza artificiale e modello 231: i nuovi reati presupposto (art. 25-vicies)

Dal 30 settembre 2026 l'uso dell'intelligenza artificiale entra nel catalogo dei reati del d.lgs. 231/2001. Il nuovo art. 25-vicies, inserito dal d.lgs. 160/2026 in attuazione della legge 132/2025, rende l'impresa responsabile per due delitti: la diffusione illecita di contenuti falsificati con l'IA (i cosiddetti deepfake) e l'omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di IA ad alto rischio.

Avv. Alessandro Mancinelli – aggiornato al 7 novembre 2026

Cosa prevede l'art. 25-vicies

Il testo è breve. Collega all'ente due reati commessi con l'uso di sistemi di intelligenza artificiale e fissa le sanzioni:

Reato Sanzione pecuniaria per l'ente Sanzioni interdittive
Art. 437-bis c.p. – omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di IA e alterazione illecita dei sistemi da 600 a 1.000 quote sì
Art. 612-quater c.p. – illecita diffusione di contenuti generati o alterati con l'IA da 200 a 700 quote sì

Le sanzioni interdittive applicabili in entrambi i casi sono quelle dell'art. 9, comma 2, lettere b), c), d) ed e) del decreto: sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi (ed eventuale revoca di quelli già concessi); divieto di pubblicizzare beni o servizi. Resta fuori solo l'interdizione dall'esercizio dell'attività.

Come per ogni reato 231, l'ente risponde se il reato è commesso nel suo interesse o a suo vantaggio da un soggetto in posizione apicale o da un dipendente o collaboratore sottoposto alla sua direzione (art. 5).

Il primo reato: i deepfake (art. 612-quater c.p.)

L'art. 612-quater, introdotto dalla legge 132/2025, punisce con la reclusione da uno a cinque anni chi cagiona un danno ingiusto a una persona diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati con sistemi di IA e idonei a ingannare sulla loro genuinità. Di regola si procede a querela della persona offesa.

Per un'impresa il rischio non riguarda solo i casi estremi. Alcuni esempi in cui il reato può essere commesso nell'interesse dell'azienda:

  • una campagna pubblicitaria che usa il volto o la voce di una persona reale (un testimonial, un cliente, un ex dipendente) ricostruiti con l'IA senza consenso;
  • un video promozionale che attribuisce a un concorrente o a un suo dirigente frasi mai pronunciate;
  • contenuti per i social prodotti in fretta da un'agenzia o da un collaboratore con strumenti generativi, senza controlli su chi vi compare.

Il delitto è previsto dal 10 ottobre 2025, ma la responsabilità dell'ente vale solo per i fatti commessi dal 30 settembre 2026, data di applicazione dell'art. 25-vicies.

Il secondo reato: le misure di sicurezza nei sistemi ad alto rischio (art. 437-bis c.p.)

L'art. 437-bis, in vigore dal 30 settembre 2026, riguarda i sistemi di IA ad alto rischio (le categorie definite dall'AI Act europeo: ad esempio sistemi usati per selezionare il personale, valutare l'affidabilità creditizia, gestire infrastrutture critiche o come componenti di sicurezza di prodotti). Punisce:

  • chi, nella progettazione, nell'addestramento, nella produzione o nell'immissione sul mercato del sistema, omette le misure tecniche di sicurezza previste per prevenirne malfunzionamenti o alterazioni, oppure omette le misure di sorveglianza umana, quando ne deriva un pericolo per la vita o l'incolumità (reclusione da uno a cinque anni; da due a otto se il pericolo riguarda la sicurezza dello Stato);
  • chi altera un sistema ad alto rischio con lo stesso tipo di pericolo (da due a sei anni; da tre a dieci);
  • l'utilizzatore professionale di un sistema ad alto rischio che omette intenzionalmente la sorveglianza umana, con le pene del primo caso.

I fatti del primo comma sono puniti, con pena ridotta, anche se commessi per colpa grave.

Questo reato interessa quindi due tipi di imprese: chi sviluppa o mette in commercio sistemi di IA ad alto rischio (software house, produttori di macchinari e dispositivi che integrano l'IA) e chi li usa nella propria attività in ambiti sensibili. Va tenuto presente che gli obblighi dell'AI Act per i sistemi ad alto rischio sono stati rinviati al 2 dicembre 2027 e al 2 agosto 2028: il coordinamento tra le misure «previste» richiamate dalla norma penale e queste scadenze è un punto che dottrina e giurisprudenza dovranno chiarire.

Quanto rischia l'impresa: un esempio

Nel sistema 231 la sanzione pecuniaria si calcola in quote: il giudice ne fissa il numero in base alla gravità del fatto e il valore di ciascuna (da circa 258 a 1.549 euro) in base alle condizioni economiche dell'ente (artt. 10 e 11).

  • Deepfake (612-quater): da 200 a 700 quote, cioè da un minimo di 51.600 euro (200 × 258) a un massimo teorico di 1.084.300 euro (700 × 1.549).
  • Sistemi ad alto rischio (437-bis): da 600 a 1.000 quote, cioè da 154.800 euro (600 × 258) a 1.549.000 euro (1.000 × 1.549).

Per una piccola impresa a cui il giudice applicasse il minimo di quote al valore minimo, la sanzione per un deepfake diffuso in una campagna pubblicitaria partirebbe comunque da 51.600 euro, a cui si aggiungono le possibili sanzioni interdittive (ad esempio il divieto di pubblicizzare beni o servizi) e il risarcimento alla persona danneggiata. Il decreto prevede riduzioni in casi particolari (art. 12), ma non si possono dare per scontate.

Come aggiornare il modello 231

Un modello adottato prima del 30 settembre 2026 non considera questi rischi. L'aggiornamento, in sintesi, passa per:

  1. Censimento dei sistemi di IA usati in azienda (anche quelli «gratuiti» usati dai singoli dipendenti) e di quelli sviluppati o venduti; per ciascuno: a cosa serve, chi lo usa, se rientra tra quelli ad alto rischio.
  2. Mappatura delle aree a rischio: marketing e comunicazione, risorse umane, sviluppo prodotto, rapporti con fornitori e agenzie.
  3. Policy sull'uso dell'IA: strumenti ammessi, divieto di generare contenuti con persone reali senza consenso scritto, autorizzazione preventiva per i contenuti pubblicati, etichettatura dei contenuti generati (coerente con gli obblighi di trasparenza dell'art. 50 dell'AI Act).
  4. Protocolli per i sistemi ad alto rischio: documentazione delle misure di sicurezza, procedure di sorveglianza umana con responsabili nominati, gestione degli incidenti.
  5. Clausole contrattuali con agenzie, freelance e fornitori di software che usano o forniscono IA.
  6. Formazione: l'alfabetizzazione sull'IA è già un obbligo dell'AI Act (art. 4) dal 2 febbraio 2025: dal 27 luglio 2026, con il Regolamento (UE) 2026/1744, chiede misure per favorirla senza imporre un livello specifico, e va coordinata con la formazione 231.
  7. Flussi informativi verso l'Organismo di vigilanza (nuovi sistemi adottati, incidenti, segnalazioni) e aggiornamento del codice etico e del sistema disciplinare.

Errori da evitare

  • Pensare che riguardi solo chi sviluppa IA. Il deepfake può nascere in qualunque reparto marketing.
  • Lasciare l'uso dell'IA alla libera iniziativa dei dipendenti. Senza regole scritte e controlli è difficile dimostrare di aver fatto il possibile per prevenire il reato.
  • Affidarsi all'agenzia esterna senza clausole. Se il contenuto viene diffuso nell'interesse dell'impresa, il problema resta dell'impresa.
  • Aggiornare solo la parte speciale. Anche codice etico, formazione e sistema disciplinare vanno adeguati.

Riferimenti normativi e di prassi

  • D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, artt. 5, 9, 10, 11, 12 e 25-vicies (testo in vigore dal 30 settembre 2026).
  • D.lgs. 9 settembre 2026, n. 160 (GU n. 214 del 15 settembre 2026, in vigore dal 30 settembre 2026), attuativo della legge 132/2025.
  • Legge 23 settembre 2025, n. 132 (disposizioni in materia di intelligenza artificiale).
  • Codice penale, art. 437-bis (in vigore dal 30 settembre 2026) e art. 612-quater (in vigore dal 10 ottobre 2025).
  • Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), artt. 4 e 50, come modificato dal Regolamento (UE) 2026/1744.

Domande frequenti

Da quando l'uso dell'IA è rilevante per la responsabilità 231?

Dal 30 settembre 2026, data di applicazione dell'art. 25-vicies del d.lgs. 231/2001, introdotto dal d.lgs. 160/2026. Per i fatti precedenti l'ente non risponde ai sensi del decreto 231, anche se il reato della persona fisica era già previsto.

Quali reati legati all'IA sono reati presupposto 231?

Due: l'illecita diffusione di contenuti generati o alterati con l'IA (art. 612-quater c.p., i deepfake) e l'omessa adozione di misure di sicurezza o l'alterazione dei sistemi di IA ad alto rischio (art. 437-bis c.p.).

Un'impresa che usa solo chatbot e strumenti generativi è esposta?

Sì, soprattutto per i deepfake: se uno strumento generativo viene usato per creare e diffondere immagini, video o voci falsificati di persone reali senza consenso, nell'interesse dell'impresa, il rischio 231 c'è. Il reato sui sistemi ad alto rischio riguarda invece solo chi sviluppa o usa professionalmente quei sistemi.

Bisogna aggiornare il modello 231 già adottato?

Sì, se l'impresa usa o sviluppa sistemi di IA. Un modello che non considera i nuovi reati non è idoneo a prevenirli e non protegge l'ente in caso di procedimento.

Che sanzioni rischia l'ente?

Sanzioni pecuniarie da 200 a 700 quote per i deepfake e da 600 a 1.000 quote per i sistemi ad alto rischio (ogni quota vale da circa 258 a 1.549 euro), oltre a sanzioni interdittive come il divieto di contrattare con la PA o di pubblicizzare beni e servizi.

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Avv. Alessandro Mancinelli – aggiornato al 7 novembre 2026

Le informazioni hanno carattere generale e non sostituiscono una consulenza sul caso specifico.