Che cosa dice l'art. 4 dello Statuto dei lavoratori
La legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori) regola all'art. 4 gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali può derivare anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. Il testo vigente è quello riscritto nel 2015 e in vigore, nella versione attuale, dall'8 ottobre 2016.
La norma si regge su tre commi:
- il comma 1 stabilisce per quali finalità gli impianti si possono usare e quale procedura serve prima di installarli;
- il comma 2 esclude da quella procedura gli strumenti che il lavoratore usa per lavorare e quelli che registrano accessi e presenze;
- il comma 3 dice quando le informazioni raccolte si possono usare per gli scopi del rapporto di lavoro, compresi i provvedimenti disciplinari.
Il Codice privacy (d.lgs. 196/2003) richiama la norma all'art. 114, e il GDPR, all'art. 88, lascia spazio a queste regole nazionali più specifiche sul trattamento dei dati dei lavoratori. Il risultato è che chi installa telecamere in azienda deve rispettare insieme lo Statuto dei lavoratori e la disciplina della protezione dei dati.
Quando le telecamere sul posto di lavoro richiedono l'accordo o l'autorizzazione
Il punto decisivo è la parola "anche". Non serve che le telecamere siano installate per controllare i dipendenti: basta che, inquadrando zone in cui i dipendenti lavorano o passano, ne permettano anche il controllo. Una telecamera antifurto puntata sulla cassa o sul magazzino rientra quindi nell'art. 4.
Le finalità ammesse sono solo tre:
- esigenze organizzative e produttive (per esempio il controllo di un processo di produzione);
- sicurezza del lavoro (per esempio la sorveglianza di macchinari pericolosi);
- tutela del patrimonio aziendale (furti, rapine, danneggiamenti).
Il controllo dell'attività del lavoratore in sé, cioè verificare quanto e come lavora, non è mai una finalità ammessa.
Prima dell'installazione serve, in alternativa:
- un accordo collettivo con la RSU o con le RSA (le rappresentanze sindacali in azienda); per le imprese con unità produttive in più province o regioni, l'accordo può essere firmato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- se le rappresentanze non ci sono o l'accordo non si raggiunge, l'autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro: la sede territoriale o, per le imprese con sedi nella competenza di più ispettorati, la sede centrale.
Il Garante privacy, nel provvedimento n. 282 del 17 aprile 2026, ha ribadito due aspetti utili per le piccole imprese. Il primo: c'è trattamento di dati anche quando le immagini si guardano solo in diretta dallo smartphone, senza registrazione. Il secondo: la procedura dell'art. 4 è una condizione indispensabile per installare l'impianto, perché tutela interessi collettivi dei lavoratori e non solo quelli del singolo. Per questa ragione il consenso dei singoli dipendenti, anche scritto, non sostituisce l'accordo sindacale o l'autorizzazione.
Gli strumenti esclusi: computer, telefoni e badge
Il comma 2 esclude dalla procedura due categorie di strumenti:
- gli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa: l'Ispettorato indica come esempi computer, telefoni e tablet;
- gli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze, come i lettori di badge.
Per questi strumenti non servono accordo né autorizzazione. Restano però le regole privacy e l'obbligo di informare i lavoratori, previsto dal comma 3, se si vogliono usare i dati raccolti nel rapporto di lavoro.
L'esclusione riguarda lo strumento di lavoro così come serve alla prestazione. Un software aggiuntivo installato sul computer o sul telefono aziendale per monitorare il lavoratore non è necessario per lavorare e ricade nella regola generale del comma 1.
Geolocalizzazione dei dipendenti: GPS sui mezzi aziendali
La geolocalizzazione dei dipendenti tramite GPS su auto, furgoni o dispositivi aziendali è uno degli altri strumenti di controllo a distanza. L'Ispettorato ha predisposto per questi sistemi un modulo di istanza dedicato (INL 1.2).
Con la nota prot. n. 1511 del 16 febbraio 2026, l'Ispettorato nazionale del lavoro ha escluso che il GPS possa essere considerato strumento necessario alla prestazione lavorativa anche quando una norma di settore ne impone l'uso (il caso riguardava le guardie giurate). Anche in quel caso serve quindi l'accordo sindacale o l'autorizzazione del comma 1. A maggior ragione la procedura serve per il GPS montato sui mezzi di un'impresa di installazioni o di consegne.
Come si chiede l'autorizzazione all'Ispettorato del lavoro
L'istanza si presenta prima dell'installazione, a firma del legale rappresentante, ed è possibile solo se in azienda non ci sono RSA o RSU oppure se l'accordo non è stato raggiunto (in questo caso va allegata la documentazione del mancato accordo).
Secondo le indicazioni pubblicate dall'Ispettorato nazionale del lavoro (pagina aggiornata al 14 aprile 2026):
- dove: all'Ispettorato territoriale della provincia, se l'impianto riguarda una sola unità produttiva o più unità nella stessa provincia; con unità in province diverse, un'istanza per ciascun ispettorato competente oppure un'unica istanza all'Ispettorato nazionale via PEC;
- quale modulo: INL 1 per le telecamere, INL 1.1 per gli altri sistemi di controllo, INL 1.2 per la localizzazione satellitare;
- imposta di bollo: due marche da 16 euro, una per l'istanza e una per il provvedimento; se l'istanza e il provvedimento viaggiano per via telematica, si compila la dichiarazione sostitutiva per l'assolvimento del bollo (modulo INL 1.4);
- allegati: copia del documento del legale rappresentante e la documentazione richiesta dal modulo (per esempio la descrizione dell'impianto e la posizione delle telecamere); se la finalità è la sicurezza del lavoro, l'Ispettorato chiede di collegarla in modo puntuale ai rischi individuati nel documento di valutazione dei rischi (nota INL del 18 giugno 2018).
Il provvedimento di accoglimento o di rigetto arriva via PEC ed è definitivo. Non vale il silenzio-assenso: senza un provvedimento espresso l'impianto non si può installare (interpello del Ministero del lavoro n. 3 dell'8 maggio 2019). L'autorizzazione contiene di solito prescrizioni sull'uso delle immagini, che vanno rispettate: un uso diverso da quello autorizzato richiede una nuova procedura.
Informativa e regole privacy: l'utilizzo delle immagini
Ottenuto l'accordo o l'autorizzazione, restano gli adempimenti privacy:
- il cartello che segnala l'area videosorvegliata prima del raggio d'azione delle telecamere, con il rinvio all'informativa completa (sul contenuto si veda l'articolo dedicato al cartello di videosorveglianza);
- l'informativa ai dipendenti (artt. 12 e 13 GDPR), che per il comma 3 dell'art. 4 deve essere adeguata e spiegare come funzionano gli strumenti e come si effettuano i controlli;
- tempi di conservazione brevi e motivati: le linee guida EDPB 3/2019 indicano che di regola le immagini andrebbero cancellate dopo pochi giorni e che, oltre le 72 ore, serve una motivazione più solida;
- l'accesso alle immagini limitato a persone autorizzate e istruite, con misure di sicurezza adeguate (anche per l'app sul telefono).
Solo se l'informativa è stata data e la normativa privacy è rispettata, le informazioni raccolte si possono usare "a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro", compresi i provvedimenti disciplinari. Senza questi presupposti, le immagini rischiano di non essere utilizzabili proprio quando servirebbero.
Cosa si rischia senza accordo o autorizzazione
Le conseguenze possono essere di due tipi, anche insieme:
- penali: l'art. 171 del Codice privacy punisce la violazione dell'art. 4, comma 1, dello Statuto con le sanzioni dell'art. 38 dello Statuto stesso, cioè l'ammenda o l'arresto da 15 giorni a un anno, applicati insieme nei casi più gravi;
- amministrative: il Garante privacy può applicare una sanzione per trattamento illecito (artt. 5, 6 e 88 GDPR e art. 114 del Codice) e ordinare la limitazione del trattamento, cioè il blocco dell'impianto fino all'autorizzazione.
Nel provvedimento n. 282 del 17 aprile 2026 il Garante ha sanzionato con 1.000 euro un esercizio commerciale che riprendeva l'addetto con una telecamera visibile dal telefono del titolare, senza autorizzazione dell'Ispettorato, e ha vietato l'uso dell'impianto fino all'eventuale autorizzazione. La somma era contenuta perché mancavano precedenti, ma il blocco dell'impianto e il rischio penale restano.
Errori da evitare
- Installare prima e chiedere dopo: l'accordo o l'autorizzazione vanno ottenuti prima dell'installazione.
- Far firmare ai dipendenti un consenso al posto della procedura: non la sostituisce.
- Pensare che le telecamere spente o "solo in diretta" siano escluse: anche la sola visione da remoto è un trattamento di dati.
- Dimenticare il GPS e i software di monitoraggio: sono strumenti di controllo e seguono la stessa procedura.
- Usare le immagini per scopi diversi da quelli indicati nell'accordo o nell'autorizzazione, per esempio per valutare la produttività.
- Trascurare l'informativa: senza informativa adeguata le immagini possono risultare inutilizzabili anche in un procedimento disciplinare.
Esempio pratico
Un negozio di abbigliamento con tre commessi, in provincia di Ancona, vuole installare quattro telecamere contro i furti: due sulla porta, una sulla cassa, una nel magazzino. In azienda non ci sono rappresentanze sindacali.
- Il titolare compila il modulo INL 1, descrive la finalità (tutela del patrimonio aziendale) e allega la planimetria con la posizione e l'angolo di ripresa delle telecamere.
- Invia l'istanza via PEC all'Ispettorato territoriale del lavoro di Ancona con il modulo INL 1.4 per il bollo: 2 marche da 16 euro, 32 euro in totale.
- Attende il provvedimento espresso, senza installare nulla nel frattempo.
- Ricevuta l'autorizzazione, installa l'impianto nel rispetto delle prescrizioni, espone il cartello, consegna l'informativa ai commessi, fissa un tempo di conservazione breve e limita l'accesso alle immagini.
Se il titolare installasse le telecamere senza autorizzazione, potrebbe subire una sanzione del Garante, il blocco dell'impianto e un procedimento penale ai sensi dell'art. 171 del Codice privacy.
Riferimenti normativi e di prassi
- Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), artt. 4 e 38 – testo vigente su Normattiva al 7/11/2026
- D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice privacy), artt. 114 e 171
- Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), artt. 5, 6, 12, 13, 88
- Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento n. 282 del 17 aprile 2026, doc. web n. 10293872
- Ispettorato nazionale del lavoro, pagina "Autorizzazione per impianti di videosorveglianza, localizzazione satellitare, altri strumenti di controllo" (aggiornata al 14 aprile 2026) e moduli INL 1, 1.1, 1.2, 1.4
- Ispettorato nazionale del lavoro, nota prot. n. 1511 del 16 febbraio 2026 (geolocalizzazione)
- Ispettorato nazionale del lavoro, lettera circolare del 18 giugno 2018 (autorizzazioni per esigenze di sicurezza del lavoro)
- Ministero del lavoro, interpello n. 3 dell'8 maggio 2019 (esclusione del silenzio-assenso)
- EDPB, Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video
Domande frequenti
Serve l'autorizzazione anche con un solo dipendente?
Sì. L'art. 4 dello Statuto si applica a qualunque datore di lavoro che abbia dipendenti, a prescindere dal numero. Se non ci sono rappresentanze sindacali, l'unica strada è l'autorizzazione dell'Ispettorato territoriale del lavoro, da chiedere prima dell'installazione. Senza dipendenti l'art. 4 non si applica, ma resta la disciplina privacy.
Il consenso scritto dei dipendenti basta per installare le telecamere?
No. La procedura dell'art. 4 tutela interessi collettivi dei lavoratori e non si può sostituire con il consenso dei singoli, nemmeno se tutti firmano. Il Garante privacy, nel provvedimento n. 282 del 17 aprile 2026, l'ha definita condizione indispensabile per installare l'impianto. Servono quindi l'accordo con RSU o RSA oppure l'autorizzazione dell'Ispettorato.
Le telecamere che si guardano solo dal telefono, senza registrare, sono escluse?
No. Secondo il Garante anche la sola raccolta e visione da remoto delle immagini tramite smartphone, senza registrazione, è un trattamento di dati personali. Se le telecamere inquadrano i dipendenti, servono accordo sindacale o autorizzazione, cartello e informativa, come per un impianto che registra.
Il GPS sui furgoni aziendali richiede l'autorizzazione?
Di regola sì. Il GPS non è considerato uno strumento necessario per rendere la prestazione: lo ha ribadito l'Ispettorato nazionale del lavoro con la nota n. 1511 del 16 febbraio 2026. Serve quindi l'accordo con le rappresentanze sindacali o l'autorizzazione dell'Ispettorato, con il modulo INL 1.2, oltre all'informativa ai lavoratori.
Quanto costa chiedere l'autorizzazione all'Ispettorato del lavoro?
L'Ispettorato non chiede diritti di istruttoria: si paga solo l'imposta di bollo, due marche da 16 euro (una per l'istanza e una per il provvedimento), 32 euro in totale. Con l'invio telematico il bollo si assolve con la dichiarazione sostitutiva del modulo INL 1.4. A parte vanno considerati i costi dell'impianto e dell'eventuale assistenza professionale.
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